la seguente legge: Art. 1. La lettera a) dell'art. 5 legge regionale 28 dicembre 1983, n. 78, e' cosi' sostituita: "dall'assessore regionale all'ecologia e tutela dell'ambiente, che lo presiede". La lettera b) dell'art. 5 legge regionale 28 dicembre 1983, n. 78, e' cosi' modificata: "da tre funzionari in servizio presso gli uffici della giunta regionale, di cui uno appartenente al settore sanita' e due al settore ecologia e tutela dell'ambiente". La lettera c) dell'art. 5 legge regionale 28 dicembre 1983, n. 78, e' cosi' modificata: "dal responsabile dell'ufficio ecologia e tutela dell'ambiente del settore ecologia e tutela dell'ambiente".